Articolo a cura della Dott.ssa Giulia Liboni- Vice presidente ODCEC Ascoli Piceno
Dal 1 gennaio 2019, salvi i casi di esonero, l’obbligo di fatturazione elettronica coinvolge la totalità dei privati che effettuano scambi commerciali e che quindi emettono e ricevono fattura.
Anche le associazioni dotate di partita IVA saranno soggette all’obbligo di emettere fattura elettronica con le modalità previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comprese quelle che attualmente aderiscono al regime agevolato ex L. 398/1991.
Tutte le associazioni o enti del Terzo settore che non svolgono attività commerciale risulteranno in ogni caso destinatarie di fatture elettroniche che potranno ricevere secondo le tre seguenti modalità: scaricando i file dal sito dell’Agenzia delle Entrate; ricevendo la fattura su email pec; utilizzando un software che tramite sistema d’interscambio riceve e traduce le fatture elettroniche. L’opzione più sicura è indubbiamente quella di accreditarsi nel sistema di interscambio (SDI).
Le associazioni potranno trovare nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche emesse nei loro confronti autenticandosi direttamente ai canali telematici di Agenzia delle Entrate oppure delegando appositamente un intermediario. L’associazione senza partita IVA trova quindi la sua fattura nella sua area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore inoltre le manderà fattura elettronica e su richiesta dell’associazione, invierà fattura cartacea.
Nel caso in cui le associazioni siano dotate di posta elettronica certificata (pec), esse riceveranno le fatture elettroniche tramite pec, ed è opportuno che questo indirizzo pec sia comunicato al sistema di interscambio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per utilizzare i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica è necessario autentificarsi ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o al sistema pubblico di identità digitale (SDI).
Se tale procedura viene eseguita telematicamente, bisognerà prima accreditare il legale rappresentante, e dopo aver ricevuto le credenziali di accesso, si potrà procedere con l’iscrizione dell’associazione. Se il legale rappresentante, si reca presso le sedi provinciali dell’Agenzia delle Entrate, compilando apposito modulo messo a disposizione sul sito della stessa, potrà essere saltato il passaggio di richiesta delle credenziali del legale rappresentante.
Se si sceglie di delegare il proprio consulente, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere una procura speciale a favore del professionista che si attiverà preso l’Agenzia per ottenere l’autorizzazione. La delega è valida quattro anni, ma la durata può essere modificata dal delegante all’atto del conferimento, può essere revocata in qualsiasi momento e avrà effetto entro il decimo giorno lavorativo dalla presentazione del modello.