I decreti legge n. 18 (il cosiddetto Cura Italia) e 14 del 2020 dettano le disposizioni circa attività e adempimenti di associazioni, fondazioni, enti del terzo settore e del volontariato finalizzate al superamento dell'emergenza Covid-19. Le principali concessioni sono così riassumibili:
Riunioni in videoconferenza.
Tutte le associazioni (riconosciute e non) e le fondazioni fino al 31 luglio 2020 sono autorizzate a riunire consigli di amministrazione, comitati esecutivi e assemblee in videoconferenza, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. Ovviamente, dovrà essere fornita adeguata pubblicità delle sedute secondo modalità che ciascun ente dovrà fissare in modo che sia concesso a tutti gli amministratori e associati aventi diritto di partecipare alle assise.
Deposito del bilancio per gli Enti del terzo settore.
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale potranno approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020. La data deve essere interpretata come limite, con possibilità di utilizzare anche i termini ordinari (31 luglio). L'obbligo di deposito del bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (dlgs 117, art. 48, comma 3) probabilmente riguarderà, i bilanci relativi all'esercizio 2020 da depositare nel giugno 2021, in seguito a istituzione e funzionamento del Ruts.
Per i bilanci di tutte le altre associazioni, fondazioni ed enti non ancora Ets (o che mai saranno tali), le indicazioni dovranno venire da prefetture e regioni che li hanno riconosciuti e che richiedono l'approvazione e il deposito dei rendiconti.
Riapertura dei termini per le modifiche statutarie.
Odv, Aps e Onlus potranno effettuare modifiche statutarie, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, entro il 31 ottobre 2020. Lo stesso dicasi per le imprese sociali.
Lavoro dei volontari. Durante il periodo emergenziale, il lavoro retribuito e quello volontario presso un Ets, divengono compatibili.