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Il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e le agevolazioni fiscali e bonus

Articolo a cura dela Dott.ssa Giulia Liboni – Vice presidente ODCEC Ascoli Piceno – Consigliere delegato al Terzo Settore

Il nuovo Codice del Terzo settore, introdotto dal DLgs. 117/2017, impone agli enti che vogliano conseguire la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS) di modificare i propri statuti  entro il termine di 18 mesi dalla entrata in vigore dello stesso (quindi fino a febbraio 2019). 
Appare utile avviare, quindi, fin da subito una riflessione da parte degli associati dei singoli enti volta a decidere se assumere tale qualifica per la successiva iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. 
L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria, ma non essere iscritti comporta l’esclusione da un’ampia gamma di agevolazioni fiscali e bonus.
Il legislatore della Riforma ha modificato il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere finanziariamente gli ETS, prevedendo una detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in denaro (poste in essere con modalità tracciabili) o in natura, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo d'imposta. La detrazione viene incrementata al 35% in relazione alle liberalità di cui siano beneficiarie le organizzazioni di volontariato. E’ inoltre prevista una deduzione dal reddito complessivo netto del soggetto erogante (persone fisiche, enti o società) nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. 
Per quanto riguarda le imposte indirette, il Codice del terzo settore prevede per gli enti che si iscrivono nel Registro, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria, un’esenzione dalle imposte di successione e donazione, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui sopra, di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, è previsto che le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno applicate in misura fissa agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali di godimento effettuati a favore dei summenzionati soggetti, comprese tutte le imprese sociali, anche quelle costituite in forma societaria, a condizione che gli immobili oggetto di trasferimento siano destinati, entro cinque anni dalla stipula dell’atto traslativo, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente acquirente renda una dichiarazione in tal senso, contestualmente alla stipula dell’atto.
Con riferimento ai tributi locali, è prevista l’introduzione di un’esenzione IMU e TASI analoga a quella già in vigore per gli enti non commerciali e, quindi, applicabile esclusivamente agli immobili posseduti da ETS non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale.